Art. 50
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[1]Nei magazzini della dogana dati in affitto, e in quelli di proprieta' privata, il proprietario o il suo rappresentante ha facolta' di custodire le merci come meglio crede, senza ingerenza della dogana.
[2]La proprieta' delle merci per tuttocio' che riguarda il deposito, i' diritti di confine, le ((pene)) e le spese, e' presunta di pien diritto nel possessore del magazzino fino a che le merci non sieno uscite dal deposito.
[3]Il trasferimento delle merci dai magazzini di un negoziante a quelli di un altro deve essere preceduto dalla dichiarazione di entrambi, e seguito dai corrispondenti passaggi da un conto all'altro.
[4]L'entrata nei magazzini dati in affitto non e' permessa che nelle ore stabilite per le operazioni doganali.
[5]I magazzini di privata proprieta' saranno chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimarra' presso la dogana. Non si puo' entrare in questi magazzini senza la permissione della dogana, e senza l'intervento di agenti doganali, salve le eccezioni per alcune merci, che il ministro delle finanze potra' permettere.
[6]Il negoziante che personalmente o per mezzo dei suoi agenti rompesse tale divieto, non potra' piu' godere per tre anni del deposito nei magazzini di proprieta' privata.
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928 · versione 12 su Normattiva