Art. 50

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Nei magazzini della dogana dati in affitto, e in quelli di proprieta' privata, il proprietario o il suo rappresentante ha facolta' di custodire le merci come meglio crede, senza ingerenza della dogana.

[2]((La proprieta' delle merci, per tutto cio' che riguarda il deposito, i diritti, le pene e le spese, e' pienamente presunta nell'esercente il magazzino fino a che le merci non siano uscite dal deposito)).

[3]Il trasferimento delle merci dai magazzini di un negoziante a quelli di un altro deve essere preceduto dalla dichiarazione di entrambi, e seguito dai corrispondenti passaggi da un conto all'altro.

[4]L'entrata nei magazzini dati in affitto non e' permessa che nelle ore stabilite per le operazioni doganali.

[5]I magazzini di privata proprieta' saranno chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimarra' presso la dogana. Non si puo' entrare in questi magazzini senza la permissione della dogana, e senza l'intervento di agenti doganali, salve le eccezioni per alcune merci, che il ministro delle finanze potra' permettere.

[6]Il negoziante che personalmente o per mezzo dei suoi agenti rompesse tale divieto, non potra' piu' godere per tre anni del deposito nei magazzini di proprieta' privata.

Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art50 · fonte su Normattiva