Art. 51
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →
[1]Per le merci soggette a calo di giacenza depositate in magazzini dati in affitto o di proprieta' privata e' concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo naturale. La specie delle merci ammesse all'abbuono e la misura di questo verranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.
[2]Pei periodi minori di un anno il calo si liquida in proporzione di mese in mese compiuto.
[3]L'abbuono e' accordato solo quando le deficienze sussistano realmente.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva