Art. 51

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[1]Per le merci soggette a calo di giacenza depositate in magazzini dati in affitto o di proprieta' privata e' concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo naturale. La specie delle merci ammesse all'abbuono e la misura di questo verranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

[2]Pei periodi minori di un anno il calo si liquida in proporzione di mese in mese compiuto.

[3]L'abbuono e' accordato solo quando le deficienze sussistano realmente.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art51 · fonte su Normattiva