Art. 51
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[1]((Per le merci soggette a calo di giacenza depositate in magazzini tali in affitto o di proprieta' privata e' concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo naturale. La specie delle merci ammesse all'abbuono, la misura di questo e le norme per la sua liquidazione verranno stabilite dal regolamento per la esecuzione della presente legge.
[2]L'abbuono e' accordato solo quando le deficienze sussistano realmente)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva