Art. 53
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →
[1]I magazzini generali rispondono verso l'erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.
[2]Sotto la responsabilita' degli esercenti i magazzini generali e col consenso della dogana, potranno nel recinto dei magazzini stessi esservi locali separati destinati a magazzini privati.
[3]I magazzini generali sono sottoposti ai regolamenti che potranno imporsi dall'Amministrazione delle gabelle, previo decreto reale, sentito il consiglio di Stato.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva