Art. 53
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[1]I magazzini generali rispondono verso l'erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.
[2]Sotto la responsabilita' degli esercenti i magazzini generali e col consenso della dogana, potranno nel recinto dei magazzini stessi esservi locali separati destinati a magazzini privati.
[3]((I magazzini generali sono sottoposti ai regolamenti che potranno essere imposti dall'Amministrazione delle dogane previo decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. Nei Magazzini generali potra' esercitarsi il deposito delle merci estere soltanto se essi siano istituiti nelle localita' che sono sede di dogane di prim'ordine. Potra' tuttavia il Ministero delle finanze, sentito il parere del Ministero dell'economia nazionale, autorizzare il deposito di merci estere anche in magazzini generali situati in localita' ove non esista dogana di prim'ordine, a condizione che l'Amministrazione del magazzino assuma a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva