Art. 59
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[1]La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione puo' essere fatta verbalmente alle dogane di frontiera.
[2]Per le merci ammesse alla restituzione dei diritti pagati al momento della importazione delle materie prime si fa la dichiarazione scritta.
[3]Se le merci sono soggette a diritti di confine, dopo fattane la verificazione e pagati i diritti, la dogana consegna la bolletta di pagamento, la quale, oltre al nome del contribuente e la quantita', qualita' e valore delle merci, indica la strada da percorrere ed il tempo entro il quale debbono passare la linea doganale. Trascorso detto termine, la bolletta non e' piu' valida, tranne i casi in cui per fortuna di mare la merce non si pote' intieramente imbarcare.
[4]Non si restituiscono i diritti pagati, quando anche la esportazione delle merci non avesse effetto.
[5]Per le merci non soggette a diritti di confine si verifichera' soltanto la specie e si dara' una bolletta nella quale si indichera' la quantita' ed il valore secondo la dichiarazione.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva