Art. 59
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[1]((La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione puo' essere fatta verbalmente alle dogane di frontiera.
[2]Per le merci ammesse alla restituzione dei diritti pagati sulle materie prime si fa la dichiarazione scritta.
[3]Dopo la verificazione delle merci e liquidati ed esatti i diritti, la dogana consegna la bolletta di esportazione, la quale, oltre al nome del contribuente, la qualita', la quantita' e, ove occorra, il valore delle merci, indica, a seconda dei casi, la strada da percorrere ed il tempo entro il quale le merci debbono passare la linea doganale. Trascorso detto termine, la bolletta non e' piu' valida, tranne i casi in cui per fortuna di mare la merce non si pote' interamente imbarcare.
[4]Non si restituiscono i diritti pagati, quando anche l'esportazione delle merci non avesse effetto)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva