Art. 6
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[1]La dichiarazione deve essere fatta in iscritto e sottoscritta dal dichiarante. E' ammessa la dichiarazione verbale per le merci che i viaggiatori portano per loro uso; e, nei casi consigliati da circostanze locali, potra' essere permessa con decreto del ministro delle finanze.
[2]La dichiarazione scritta deve contenere:
- a)il nome e il cognome del destinatario e del suo rappresentante;
- b)il luogo di provenienza e quello di destinazione della merce;
- c)il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;
- d)la descrizione delle merci, per ciascun collo, indicandone le qualita' secondo le denominazioni della tariffa e le rispettive quantita'.
[3]Sara' dichiarato anche il valore, quando trattisi di merci soggette a dazio commisurato al valore.
[4]La dichiarazione e' nulla e si considera come non presentata per gli effetti di legge, quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni, quando le indicazioni di quantita' o di valore sulle quali debbano essere liquidati i diritti di confine, non vi siano scritte, oltreche' in cifra, anche in lettere, e quando vi sia difetto di qualunque delle altre condizioni previste da quest'articolo.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928 · versione 0 su Normattiva