Art. 6

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]((La dichiarazione deve essere fatta in iscritto e sottoscritta dal dichiarante. La dichiarazione verbale e' ammessa per le merci che i viaggiatori portano per loro uso, e, con decreto del Ministero per le finanze, negli altri casi consigliati da circostanze locali.

[2]La dichiarazione scritta deve contenere:

  • a)il nome, il cognome e il domicilio del proprietario delle merci e del suo rappresentante;
  • b)il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci;
  • c)il numero e le specie dei colli con le marche e cifre numeriche;
  • d)la descrizione delle merci, per ciascun collo, con l'indicazione, secondo le denominazioni della tariffa, delle rispettive quantita' e qualita', e, per le voci di tariffa che verranno determinate con decreto del Ministro per le finanze, con l'indicazione anche delle denominazioni commerciali;
  • e)il valore delle merci.

[3]La dichiarazione e' nulla e si considera come non presentata per gli effetti di legge, quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni, quando le indicazioni di quantita' e di valore, sulle quali debbono essere liquidati i diritti, non vi siano scritte, oltre che in cifra, anche in lettere, e quando vi sia difetto di qualunque delle altre condizioni previste da questo articolo)).

Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art6 · fonte su Normattiva