Art. 60
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[1]Le merci nazionali che sono spedite da un luogo all'altro della frontiera per rientrare nella linea doganale per via di mare o per quella dei fiumi e laghi promiscui, conservano la nazionalita', purche' non abbiano toccato territorio straniero. Se una nave in cabotaggio tocca per forza maggiore un porto estero, la merce non perde per questo la nazionalita'.
[2]Il Ministro delle finanze puo' permettere che le merci tocchino od attraversino un territorio straniero, senza che percio' abbiano a riguardarsi come estere.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva