Art. 60

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[1]((Le merci nazionali che sono spedite da un luogo all'altro della frontiera per rientrare nella linea doganale per via di mare o pel lago di Lugano conservano la nazionalita', purche' non abbiano toccato territorio straniero. Se una nave in cabotaggio tocca per forza maggiore un porto estero, la merce non perde per questo la nazionalita')).

[2]Il Ministro delle finanze puo' permettere che le merci tocchino od attraversino un territorio straniero, senza che percio' abbiano a riguardarsi come estere.

Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art60 · fonte su Normattiva