Art. 63
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[1]Quando il bastimento rientra nella linea doganale, deve essere presentato il manifesto di partenza od il lasciapassare a norma del prescritto dall'articolo 32.
[2]Le merci sono riconosciute e confrontate colle indicazioni della bolletta di cauzione o dei rispettivi lasciapassare da cui le singole partite devono essere accompagnate.
[3]Se non e' riconosciuta la loro identita', quand'anche munite di doppio involto, o se il termine da prescriversi nella bolletta di cauzione o nel lasciapassare per la reimportazione della merce fosse scaduto da tre mesi, vengono considerate estere.
[4]Gli stessi riconoscimenti avranno luogo per le merci che rientrano per la frontiera di terra, le quali dovranno essere confrontate colla relativa bolletta e considerate come estere, ove non ne sia riconosciuta l'identita', o se il termine della bolletta sia scaduto da un mese.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva