Art. 63
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[1]((Quando le merci rientrano nella linea doganale sono confrontate con le indicazioni della bolletta di cauzione o dei rispettivi lasciapassare da cui le singole partite devono essere accompagnate.
[2]Se non e' riconosciuta la loro identita', quand'anche siano racchiuse in colli bollati o se il termine da prescriversi nella bolletta di cauzione o nel lasciapassare per la reintroduzione delle merci fosse scaduto da tre mesi pel cabotaggio, o da un mese, per la circolazione, vengono considerate come estere, eccetto che sia dimostrato che la mancata riesportazione nel termine prescritto sia dovuta a causa di forza maggiore)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva