Art. 66
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[1]Al confine di terra fino alla distanza di dieci chilometri dalla frontiera, e al confine di mare fino alla distanza di cinque chilometri dal lido, e' stabilita una zona, detta di vigilanza, nella quale il trasporto e la detenzione di alcune merci sono sottoposti a speciali discipline, all'intento di impedire il contrabbando.
[2]Tale zona si potra' anche estendere oltre le dette rispettive misure chilometriche, dove occorra, per regolarne meglio il tracciato nell'interesse del servizio di sorveglianza, e specialmente dove sianvi fiumi o laghi, o promiscui o prossimi al confine e dove sianvi rientrando dal mare tratti navigabili di fiumi o lagune; seguendo possibilmente le delimitazioni naturali che presentano le acque, le strade ferrate o le strade comuni.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva