Art. 66
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[1]((Al confine di terra fino alla distanza di 10 km. dalla frontiera e al confine di mare fino alla distanza di 5 km. dal lido, e' stabilita una zona, detta di vigilanza, nella quale la circolazione e la custodia delle merci estere sono soggette a speciale sorveglianza all'intento di reprimere il contrabbando.
[2]Tale zona si potra' anche estendere oltre le dette rispettive misure chilometriche, dove occorra, per regolarne meglio il tracciato nell'interesse del servizio di sorveglianza e specialmente dove sianvi fiumi o laghi prossimi al confine e dove sianvi, rientrando dal mare, tratti navigabili di fiumi o lagune; seguendo possibilmente le delimitazioni naturali che presentano le acque, le strade ferrate e le strade comuni)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva