Art. 67

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[1]Il Governo avra' facolta' di accordare parziali esenzioni ad alcune parti di dette zone, applicando ivi le prescrizioni contenute nei seguenti art. 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75, limitatamente a qualcuna delle merci indicate negli articoli stessi.

[2]Le zone di vigilanza potranno in seguito essere variate con decreti reali, udito l'avviso delle Camere di commercio locali ed il parere del Consiglio di Stato. Qualora la zona venga maggiormente estesa, sara' stabilito se ivi debbano le speciali discipline applicarsi a tutte le merci indicate negli art. 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75, o a quali di esse.

[3]I decreti reali indicati nel presente articolo saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art67 · fonte su Normattiva