Art. 67
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928. Leggi il testo vigente →
((Le zone di vigilanza sono determinate e descritte e possono essere ulteriormente variate con decreti Reali, udito il parere del Consiglio di Stato. I decreti Reali saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928 · versione 12 su Normattiva