Art. 67

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928. Leggi il testo vigente →

((Le zone di vigilanza sono determinate e descritte e possono essere ulteriormente variate con decreti Reali, udito il parere del Consiglio di Stato. I decreti Reali saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge)).

Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art67 · fonte su Normattiva