Art. 68
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[1]Le merci estere soggette a dazio, che circolino o sieno custodite nelle zone di vigilanza, possono essere visitate e sequestrate, quando vi sieno indizi che procedano dall'estero e sieno entrate in contrabbando nello Stato, salva l'osservanza delle discipline per le perquisizioni ai termini dell'art. 78.
[2]((COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 2 SETTEMBRE 1923, N. 1960)).
[3]((COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 2 SETTEMBRE 1923, N. 1960)).
[4]((COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 2 SETTEMBRE 1923, N. 1960)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928 · versione 12 su Normattiva