Art. 68
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[1]((Le merci estere soggette a diritti di confine, le quali circolino o siano custodite nelle zone di vigilanza, possono essere, salva l'osservanza delle discipline per le perquisizioni ai termini dell'art. 78, visitate, per accertarne la legittima provenienza, e sequestrate, quando vi siano indizi che procedano dall'estero e siano entrate di contrabbando nello Stato.
[2]I detentori delle merci che vengono sequestrate come sopra e' detto devono dimostrarne la provenienza con documenti e precise indicazioni: essi, quando rifiutino le indicazioni o quando manchino le prove della legittima provenienza, saranno ritenuti responsabili di contrabbando)).
Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva