Art. 7
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[1]La dichiarazione deve farsi nelle dogane di mare di regola entro quindici giorni dall'arrivo del bastimento. In casi eccezionali il capo della dogana ha facolta' di prorogare il detto termine. Presso le dogane della frontiera di terra la dichiarazione dev'essere fatta appena giunte le merci.
[2]La dogana puo' richiedere tutti i documenti che debbono accompagnare le merci, e dovra' farlo quando insorgano dubbi tra le indicazioni della dichiarazione e lo stato del carico.
[3]La dogana puo' permettere al proprietario od a chi lo rappresenta di fare scaricare le merci e di verificarne alla presenza di un impiegato la qualita' e la quantita' prima di stendere la dichiarazione.
[4]E' permesso di mutare la dichiarazione presentata solo in cio' che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che ne sia intrapresa la visita.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva