Art. 7

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[1]((La dichiarazione deve farsi nelle dogane di mare e in quelle della frontiera di terra presso stazioni ferroviarie di confine, di regola, entro quindici giorni dall'arrivo delle merci. In casi eccezionali il capo della dogana ha facolta' di prorogare detto termine. Presso le altre dogane della frontiera di terra la dichiarazione deve essere fatta appena giunte le merci)).

[2]La dogana puo' richiedere tutti i documenti che debbono accompagnare le merci, e dovra' farlo quando insorgano dubbi tra le indicazioni della dichiarazione e lo stato del carico.

[3]La dogana puo' permettere al proprietario od a chi lo rappresenta di fare scaricare le merci e di verificarne alla presenza di un impiegato la qualita' e la quantita' prima di stendere la dichiarazione.

[4]E' permesso di mutare la dichiarazione presentata solo in cio' che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che ne sia intrapresa la visita.

Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art7 · fonte su Normattiva