Art. 74

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[1]Nelle zone di vigilanza non si possono tenere depositi all'ingrosso di zucchero, di glucosio solido, di caffe' e di olii minerali rettificati, senza avere, oltre la bolletta di cui all'art. 68, un permesso speciale.

[2]Sono depositi all'ingrosso i suddetti generi accumulati in quantita' da superare i bisogni locali di un semestre, tenuto conto del consumo in ragione della popolazione e del numero dei depositi.

[3]Il permesso speciale e' rilasciato dall'intendente di finanza, il quale ne stabilisce le condizioni. Il permesso e' valido per un anno.

[4]Lo stesso permesso speciale dovranno avere i depositi all'ingrosso di tessuti nazionali, i cui similari esteri sieno soggetti a contrassegno.

[5]La determinazione di depositi all'ingrosso dei tessuti e' subordinata al parere della Camera di commercio della circoscrizione nella quale esistono i depositi.

[6]Pei depositi di zucchero, di glucosio solido, di caffe' e di olii minerali rettificati, nelle zone di vigilanza non sono valide le bollette di pagamento non intestate al nome del depositante o le bollette di legittimazione che non siano alla di lui destinazione.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art74 · fonte su Normattiva