Art. 74

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((Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, potranno essere sottoposti a particolare vigilanza ed a speciale permesso i depositi, in prossimita' del confine di terra, delle merci che presentassero maggiori pericoli di contrabbando, determinando le condizioni e modalita' per l'istituzione e per l'esercizio di detti depositi)).

Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art74 · fonte su Normattiva