Art. 74
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
((Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, potranno essere sottoposti a particolare vigilanza ed a speciale permesso i depositi, in prossimita' del confine di terra, delle merci che presentassero maggiori pericoli di contrabbando, determinando le condizioni e modalita' per l'istituzione e per l'esercizio di detti depositi)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva