Art. 77

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[1]Gli agenti doganali devono vigilare e sequestrare nell'interno del territorio:

[2]1° le merci contrabbandate che avessero perseguitato continuamente; ed anche quelle non perseguitate continuamente, quando risulti che il contrabbando fu consumato;

[3]2° i tessuti esteri obbligati a contrassegno che non ne fossero muniti, e cio' tanto nel trasporto come nel deposito.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art77 · fonte su Normattiva