Art. 77
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[1]Gli agenti doganali devono vigilare e sequestrare nell'interno del territorio:
[2]1° le merci contrabbandate che avessero perseguitato continuamente; ed anche quelle non perseguitate continuamente, quando risulti che il contrabbando fu consumato;
[3]2° i tessuti esteri obbligati a contrassegno che non ne fossero muniti, e cio' tanto nel trasporto come nel deposito.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva