Art. 77
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[1]Gli agenti doganali devono vigilare e sequestrare nell'interno del territorio:
[2]1° le merci contrabbandate che avessero perseguitato continuamente; ed anche quelle non perseguitate continuamente, quando risulti che il contrabbando fu consumato;
[3]((NUMERO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 2 SETTEMBRE 1923, N. 1960)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva