Art. 78
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[1]((Le guardie di finanza o, in mancanza di esse, gli altri agenti della forza pubblica, per scopi di vigilanza doganale, possono visitare di giorno i depositi sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 74, per verificare secondo le norme che saranno stabilite per decreto Reale, le merci e i rispettivi documenti.
[2]Per scoprire e reprimere le frodi alle leggi doganali nelle zone di vigilanza, e anche oltrepassate le zone stesse, quando si tratti di contrabbando sempre perseguitato ai sensi dell'articolo 77, le guardie di finanza possono entrare in tutti i luoghi dichiarati pubblici dalla legge.
[3]Le guardie di finanza e gli altri agenti della forza pubblica non potranno eseguire di notte visite e perquisizioni nei depositi e nei luoghi dichiarati pubblici dalla legge senza l'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria.
[4]Parimenti senza tale assistenza non potranno fare visite e perquisizioni sia di giorno che di notte in ogni altro luogo.
[5]Per l'assistenza, dove non slavi un ufficiale o un comandante di sezione della guardia di finanza, gli agenti suddetti, quando intendono praticare le perquisizioni, dovranno rivolgersi al giudice istruttore, al pretore, al commissario o vice commissario di pubblica sicurezza, ad un ufficiale dei carabinieri oppure al sindaco o a chi ne fa le veci)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928 · versione 12 su Normattiva