Art. 78
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[1]Le guardie di finanza o, in mancanza di esse, gli altri agenti della forza pubblica, per scopi di vigilanza doganale, possono visitare di giorno i depositi sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 74, per verificare secondo le norme che saranno stabilite per decreto Reale, le merci e i rispettivi documenti.
[2]((Per scoprire e reprimere le frodi alle leggi doganali, nelle zone di vigilanza e, quando si tratti di contrabbando sempre perseguitato ai sensi dell'art. 77, anche oltrepassate le zone stesse, le guardie di finanza e gli altri agenti della forza pubblica possono eseguire, di giorno, visite e perquisizioni nei locali di esercizio pubblico e in quelli che sono in comunicazione con essi.
[3]Le visite e perquisizioni, di notte, nei locali di esercizio pubblico e in quelli che sono in comunicazione con essi, e, sia di giorno che di notte, in ogni altro luogo, devono essere eseguite con l'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria.
[4]Per tale assistenza, dove non siavi un ufficiale o un sottufficiale della Regia guardia di finanza, sara' richiesto l'intervento del giudice istruttore, del pretore, del commissario o vice commissario di pubblica sicurezza, di un ufficiale dei carabinieri oppure del podesta' o di chi ne fa le veci)).
[5]((COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1928, N. 2676)).
Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva