Art. 79
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[1]Coloro che commettono contravvenzioni alle disposizioni della presente legge possono essere puniti:
- a)col pagamento di una ((ammenda)) in proporzione dei diritti di confine dovuti sulla merce, cioe' non minore del decimo, ne' maggiore del quintuplo, salvo la maggior pena fino al massimo del decuplo nei casi di cui all'art. 84 comma terzo;
- b)col pagamento di ((ammende)) di cui ciascuna non minore di lire due ne' maggiore di lire cinquecento, salvo le maggiori pene fra lire duecento e lire duemila che venissero comminate nei casi e coi decreti reali di cui agli articoli 76 e 90;
- c)colla perdita di alcune facolta' concedute dalla presente legge.
[2]L'applicazione di tali pene non dispensa dal pagamento dei dazi e diritti dovuti secondo la legge.
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928 · versione 12 su Normattiva