Art. 79

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Coloro che commettono contravvenzioni alle disposizioni della presente legge possono essere puniti:

  • a)col pagamento di una ammenda in proporzione dei diritti di confine dovuti sulla merce, cioe' non minore del decimo, ne' maggiore del quintuplo, salvo la maggior pena fino al massimo del decuplo nei casi di cui all'art. 84 comma terzo;
  • b)col pagamento di ammende di cui ciascuna non minore di lire due ne' maggiore di lire cinquecento, salvo le maggiori pene fra lire duecento e lire duemila che venissero comminate nei casi e coi decreti reali di cui agli articoli 76 e 90;12
  • c)colla perdita di alcune facolta' concedute dalla presente legge.

[2]L'applicazione di tali pene non dispensa dal pagamento dei dazi e diritti dovuti secondo la legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 novembre 1928, n. 2676

12

La L. 29 novembre 1928, n. 2676 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le ammende contemplate dagli articoli 79, lettera b), 80, 2° ed ultimo comma, 82, ultimo comma, 87, 88, 89 e 91-bis del detto testo unico sono quadruplicate".

Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art79 · fonte su Normattiva