Art. 80

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[1]Trovandosi delle differenze tra le merci ed il manifesto di carico, il capitano paghera' una somma non minore dei diritti di confine dovuti, ne' maggiore del quadruplo per ogni collo non annotato. Se i colli hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.

[2]Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato si paghera' una multa non minore di lire cinquanta, ne' maggiore di lire trecento.

[3]Per le eccedenze e per le mancanze delle merci alla rinfusa rispetto al manifesto sara' applicata una multa non minore di lire trenta, ne' maggiore di lire trecento. Non sono punibili le eccedenze che non oltrepassano il dieci per cento, e le mancanze che non superano il cinque per cento.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 17 settembre 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art80 · fonte su Normattiva