Art. 80

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[1]Trovandosi delle differenze tra le merci ed il manifesto di carico, il capitano paghera' una somma non minore dei diritti di confine dovuti, ne' maggiore del quadruplo per ogni collo non annotato. Se i colli hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.

[2]Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato si paghera' una multa non minore di lire cinquanta, ne' maggiore di lire trecento.

[3]Per le eccedenze e per le mancanze delle merci alla rinfusa rispetto al manifesto sara' applicata una multa non minore di lire trenta, ne' maggiore di lire trecento. Non sono punibili le eccedenze che non oltrepassano il dieci per cento, e le mancanze che non superano il cinque per cento. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503

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Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera A) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. A. Disposizioni dei seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20: Art. 80. - Differenze tra le merci ed il manifesto di carico".

Testo vigente dal 17 settembre 1919 al 14 ottobre 1923 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art80 · fonte su Normattiva