Art. 83

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Verificandosi differenze fra la dichiarazione e le merci di esportazione presentate per ottenere la restituzione dei diritti pagati per le materie prime, sara' dovuta una multa non minore dell'importo che indebitamente si sarebbe restituito dall'erario, ne' maggiore del quintuplo di esso.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 26 novembre 1900 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art83 · fonte su Normattiva