Art. 83
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Verificandosi differenze fra la dichiarazione e le merci di esportazione presentate per ottenere la restituzione dei diritti pagati per le materie prime, sara' dovuta una multa non minore dell'importo che indebitamente si sarebbe restituito dall'erario, ne' maggiore del quintuplo di esso. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367
1Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera n)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto e punite a' termini dei seguenti articoli di legge e di Regolamento: [...] n) articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".
Testo vigente dal 26 novembre 1900 al 17 giugno 1901 · versione 1 su Normattiva