Art. 86

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Pel trasporto in qualsiasi modo da una merce all'altra, da un collo all'altro, di un piombo, lamina, bollo, sigillo e simili, come pure per la loro falsificazione e per l'apposizione della marca di fabbrica nazionale ad un tessuto estero, sara' dovuta, oltre le altre pene che fossero del caso, una multa non minore di lire cinquanta, ne' maggiore di lire cinquecento.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art86 · fonte su Normattiva