Art. 86
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((Pel trasporto in qualsiasi modo da una merce all'altra, da un collo all'altro, di un piombo, bollo, sigillo e simili, come pure per la loro falsificazione, sara' dovuta, oltre le altre pene che fossero del caso, un'ammenda non minore di L. 50 ne' maggiore di L. 500)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928 · versione 12 su Normattiva