Art. 89

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 26 novembre 1900. Leggi il testo vigente →

E' dovuta una multa di lire cinque a venti:

  • a)per le merci esenti da diritti di confine, che fossero esportate od importate per vie non permesse od in tempo di notte;
  • b)per le merci spedite ad altra dogana o in transito, e giunte alla dogana alla quale erano destinate dopo il tempo indicato nella bolletta di cauzione, quando non sia giustificato il ritardo;
  • c)per ogni collo verificato e spedito in transito o destinato ad altra dogana, quando si trovi esteriormente alterato.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 26 novembre 1900 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art89 · fonte su Normattiva