Art. 89
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 26 novembre 1900. Leggi il testo vigente →
E' dovuta una multa di lire cinque a venti:
- a)per le merci esenti da diritti di confine, che fossero esportate od importate per vie non permesse od in tempo di notte;
- b)per le merci spedite ad altra dogana o in transito, e giunte alla dogana alla quale erano destinate dopo il tempo indicato nella bolletta di cauzione, quando non sia giustificato il ritardo;
- c)per ogni collo verificato e spedito in transito o destinato ad altra dogana, quando si trovi esteriormente alterato.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 26 novembre 1900 · versione 0 su Normattiva