Art. 89
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1900 al 17 giugno 1901. Leggi il testo vigente →
E' dovuta una multa di lire cinque a venti:
- a)per le merci esenti da diritti di confine, che fossero esportate od importate per vie non permesse od in tempo di notte;
- b)per le merci spedite ad altra dogana o in transito, e giunte alla dogana alla quale erano destinate dopo il tempo indicato nella bolletta di cauzione, quando non sia giustificato il ritardo;
- c)per ogni collo verificato e spedito in transito o destinato ad altra dogana, quando si trovi esteriormente alterato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367
1Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera n)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto e punite a' termini dei seguenti articoli di legge e di Regolamento: [...] n) articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".
Testo vigente dal 26 novembre 1900 al 17 giugno 1901 · versione 1 su Normattiva