Art. 89

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1900 al 17 giugno 1901. Leggi il testo vigente →

E' dovuta una multa di lire cinque a venti:

  • a)per le merci esenti da diritti di confine, che fossero esportate od importate per vie non permesse od in tempo di notte;
  • b)per le merci spedite ad altra dogana o in transito, e giunte alla dogana alla quale erano destinate dopo il tempo indicato nella bolletta di cauzione, quando non sia giustificato il ritardo;
  • c)per ogni collo verificato e spedito in transito o destinato ad altra dogana, quando si trovi esteriormente alterato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367

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Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera n)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto e punite a' termini dei seguenti articoli di legge e di Regolamento: [...] n) articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".

Testo vigente dal 26 novembre 1900 al 17 giugno 1901 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art89 · fonte su Normattiva