Art. 9
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[1]I diritti di confine, quelli di magazzinaggio, quelli di bollo e qualsiasi altro diritto inerente alle operazioni doganali sono regolati e riscossi secondo le speciali leggi e tariffe.
[2]Sono a carico del contribuente le spese di bollo ai colli, di lamine e di altri contrassegni, e le indennita' agli impiegati ed agenti doganali per operazioni fuori del circuito doganale o dell'orario normale d'ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze.
[3]Sono pure a carico del contribuente le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali.
[4]I diritti e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali.
[5]Ai termini della presente legge, per diritti di confine s'intendono i dazi d'entrata, quelli di uscita e le sopratasse.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva