Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]I diritti di confine, quelli di magazzinaggio, quelli di bollo e qualsiasi altro diritto inerente alle operazioni doganali sono regolati e riscossi secondo le speciali leggi e tariffe.
[2]((Sono a carico del contribuente le spese di bollo ai colli e di altri contrassegni e le indennita' agli impiegati ed agenti doganali per operazioni fuori del circuito doganale o dell'orario normale d'ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze)).
[3]Sono pure a carico del contribuente le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali.
[4]I diritti e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali.
[5]((Ai termini della presente legge, per diritti di confine s'intendono i dazi di entrata e quelli di uscita, nonche' le sopratasse e le imposte di consumo e di vendita che gravano le merci, all'importazione)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva