Art. 91-bis
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((Per qualunque contravvenzione al disposto della presente legge e del relativo regolamento, non punita con pena speciale, sara' applicata l'ammenda non minore di L. 5 ne' maggiore di L. 100)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928 · versione 12 su Normattiva