Art. 91-bis
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Per qualunque contravvenzione al disposto della presente legge e del relativo regolamento, non punita con pena speciale, sara' applicata l'ammenda non minore di L. 5 ne' maggiore di L. 100. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 novembre 1928, n. 2676
12La L. 29 novembre 1928, n. 2676 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le ammende contemplate dagli articoli 79, lettera b), 80, 2° ed ultimo comma, 82, ultimo comma, 87, 88, 89 e 91-bis del detto testo unico sono quadruplicate".
Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 7 novembre 1932 · versione 15 su Normattiva