Art. 92

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 17 settembre 1919. Leggi il testo vigente →

Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli precedenti.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 17 settembre 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art92 · fonte su Normattiva