Art. 92
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Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica non esentano i contravventori dal pagamento delle ((ammende)) indicate negli articoli precedenti. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503
8Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera A) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. A. Disposizioni dei seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20: [...] Art. 92. - Pene per i reati cumulate alle multe".
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva