Art. 98
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[1]Il contrabbando commesso da colui che non puo' essere ritenuto qual contrabbandiere, ma che e' provato essere recidivo o reiteratore di due soli contrabbandi, sara' punito col carcere da sei giorni a sei mesi.
[2]Il contrabbando commesso da un solo contrabbandiere senza concerto con altri sara' punito, secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando, col carcere da sei giorni a due anni.
[3]Intendesi per contrabbandiere l'individuo che sia dato abitualmente al contrabbando.
[4]Si reputera' come dato abitualmente al contrabbando l'individuo che sia condannato tre volte per contrabbando, o che sia condannato una sola volta per tre di questi reati.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva