Art. 98
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[1]Il contrabbando commesso da colui che non puo' essere ritenuto qual contrabbandiere, ma che e' provato essere recidivo o reiteratore di due soli contrabbandi, sara' punito col detenzione da sei giorni a sei mesi.
[2]Il contrabbando commesso da un solo contrabbandiere senza concerto con altri sara' punito, secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando, col detenzione da sei giorni a due anni.
[3]Intendesi per contrabbandiere l'individuo che sia dato abitualmente al contrabbando.
[4]((Si reputera':
- a)come recidivo colui che sia stato precedentemente condannato per contrabbando con sentenza definitiva dell'autorita' giudiziaria;
- b)come reiteratore colui che risulti abbia commesso due precedenti contrabbandi, anche se definiti con decisione amministrativa;
- c)come dato abitualmente al contrabbando colui che sia stato condannato, con sentenza definitiva, tre volte per contrabbando o una volta sola per tre di questi reati)).
[5]Per stabilire la recidiva, la reiterazione e la qualifica di contrabbandiere non ha influenza il tempo trascorso fra i diversi contrabbandi.
Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva