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[1](Articolo unico decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142).

[2]Gli Enti agrari sono autorizzati a contrarre i mutui previsti dall'art. 55 con decreto del ministro di agricoltura, o, quando debba concedersi l'ipoteca sui beni del dominio collettivo, con decreto Reale e su proposta del ministro stesso.

[3]I mutui sono dall'Istituto sovventore notificati, per lettera raccomandata, al Ministero di agricoltura, che rilascera' all'Istituto stesso un certificato di iscrizione d'impegno in bilancio sui competenti capitoli per la corrispondente annualita' e per la quota di interessi ai termini rispettivamente degli articoli 58 e 59.

[4]Alle anticipazioni di cui al capoverso dell'art. 55 sono applicabili le disposizioni di cui alla quarta parte dell'art. 7 della legge 12 luglio 1908, n. 444.

Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art57 · fonte su Normattiva