Art. 8

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[1](Art. 7 legge 6 luglio 1912, n. 902; art. 6 decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 961; art. 9 decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788; art. 1 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919 n. 1190; art 5 R. decreto 13 marzo 1920, n. 421; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

[2]I prestiti per gli scopi di cui al n. 1, lettere a) e c), dell'art. 5, sono privilegiati sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito, e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici o provenienti dai medesimi. Tale privilegio si esercitera', per quanto riguarda le concimazioni e le culture biennali, oltre che sui frutti dell'anno, su quelli dell'anno successivo.

[3]Il detto privilegio compete all'Istituto mutuante in confronto di chiunque possegga, coltivi o conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva.

[4]Quanto il debitore e' un mezzaiolo o colono parziario il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti e delle derrate ad esso spettante.

[5]I prestiti per gli scopi di cui alla lettera b) del n. 1 dell'art. 5 sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi.

[6]I privilegi di cui al presente articolo seguono immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, agli effetti dell'art. 1959 del Codice civile.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art8 · fonte su Normattiva