Art. 8
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[2]I prestiti per gli scopi di cui al n. 1, lettere a) e c), dell'art. 5, sono privilegiati sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito, e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici o provenienti dai medesimi. Tale privilegio si esercitera', per quanto riguarda le concimazioni e le culture biennali, oltre che sui frutti dell'anno, su quelli dell'anno successivo.
[3]Il detto privilegio compete all'Istituto mutuante in confronto di chiunque possegga, coltivi o conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva.
[4]Quanto il debitore e' un mezzaiolo o colono parziario il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti e delle derrate ad esso spettante.
[5]I prestiti per gli scopi di cui alla lettera b) del n. 1 dell'art. 5 sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi.
[6]I privilegi di cui al presente articolo seguono immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, agli effetti dell'art. 1959 del Codice civile.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva