Si è data una disciplina particolare al c. d. mandatum de pecunia credenda, al contratto cioè in base al quale taluno si obbliga, in confronto della persona che ne lo richiede, di far credito a un terzo in nome e per conto proprio, verso obbligazione del richiedente di risponderne come fideiussore di un debito futuro. Il contratto è fondamentalmente di garanzia. L'incarico ricorda il mandato; e in conformità degli articoli 1723, primo comma, e 1725, si dispone che il richiedente può revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire i danni eventuali (art. 1958, secondo comma). Ma, a differenza che nel mandato, la persona richiesta di far credito non può rinunziare all'incarico accettato, perchè l'accettazione rende obbligatoria la prestazione correlativa, alla quale si contrappone la garanzia dell'altro contraente. Tale situazione esclude che il terzo acquisti diritto verso la persona incaricata di eseguire l'operazione di credito, sia purchè l'obbligo correlativo sta solo di fronte al richiedente, sia perchè costui può revocare l'incarico, bene inteso re adhuc integra, anche se il terzo abbia dichiarato di volerne approfittare. Peraltro, tranne che per quanto concerne la facoltà di revoca accordata al richiedente, il mandato di credito non ha niente a che fare col mandato, purchè la prestazione della persona richiesta di far credito consiste nel compiere un atto giuridico per conto proprio (si veda invece art. 1703). Piuttosto l'obbligazione del richiedente, che risponde come fideiussore del credito concesso al terzo dalla persona richiesta, richiama il rapporto di fideiussione, alle cui regole può farsi ricorso per una disciplina suppletiva.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 767
La persona richiesta di far credito ha facoltà di sospendere la prestazione, se le condizioni patrimoniali del debitore promissario sono divenute precarie (art. 1959, in relazione agli articoli 1461 e 1956). Però, come nella fideiussione per obbligazione futura, anche nel mandato di credito la facoltà stessa si converte, nei rapporti col richiedente, in un dovere sanzionato da responsabilità (art. 1959, secondo comma, che richiama l'art. 1956); e infatti gravi ripercussioni avrebbe nel richiedente la concessione del credito non ostante le mutate condizioni patrimoniali del terzo. La facoltà di sospendere la prestazione al terzo si risolve, come è evidente, nell'esonero dal dovere di eseguirla quando il mutamento delle condizioni stesse avviene prima che la persona richiesta abbia intrapreso l'esecuzione dell'obbligo assunto (art. 1959, primo comma). L'obbligazione della persona richiesta viene anche meno se siano divenute precarie le condizioni patrimoniali della persona che ha conferito l'incarico, ossia del fideiussore (art. 1959, primo comma); il che si spiega, perchè l'incaricato di far credito ha fatto particolare assegnamento sulla persona del richiedente e sulle di lui condizioni patrimoniali. DELL'ANTICRESI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 768
Si è mantenuta, contro qualche voce che ne reclamava la soppressione, la disciplina particolare di questo contratto, a cui specialmente nel mezzogiorno d'Italia si fa ancora ricorso. Al vecchio regolamento sono state però apportate innovazioni dirette a consolidare il contratto e ad evitare che esso porti odioso aggravio al debitore e pregiudizio agli interessi della produzione. Si è consolidato il contratto; e infatti, prescrivendone la formazione per atto scritto (art. 1350, n. 7) e la trascrizione (art. 2643, n. 12), si è stabilita la sua opponibilità ai terzi. Il diritto concesso dal proprietario debitore al creditore anticretico di far suoi i frutti del fondo, è anche esso consolidato, non soltanto rispetto ai creditori chirografari del debitore, per i quali tali frutti non sono più beni del loro debitore, almeno al momento della separazione, quando il diritto di garanzia dovrebbe realizzarsi, ma anche rispetto agli aventi causa o acquirenti del debitore, naturalmente posteriori di data alla trascrizione del contratto di anticresi. Lo spossessamento del debitore si presenta odioso e dannoso; donde l'opportunità della norma temperatrice per la quale il rapporto non può durare per un tempo superiore ai dieci anni (art. 1962, secondo comma). Una maggiore durata convenzionale sarebbe priva di effetti; neppure il diritto di ritenzione per mancata estinzione del debito può legittimare una proroga dello spossessamento superiore al decennio, neppure accordi intermedi possono legittimarla. Trascorso il decennio, il fondo deve in ogni caso tornare a colui che l'ha consegnato in anticresi (art. 1962. Anche l'interesse della produzione reclamava tale severa disposizione, perchè la produttività del fondo viene a soffrire dal lungo spossessamento che ne ha avuto il proprietario; per quanta diligenza possa usare il creditore nella coltivazione, egli difficilmente vi presterà quella cura che potrebbe dedicarvi il proprietario.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 769