Art. 14

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1908 al 30 ottobre 1917. Leggi il testo vigente →

[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 15).

[2]L'intero prezzo di ciascuna bolletta puo' essere ripartito, a volonta' di chi giuoca, fra le diverse sorti ammesse, alle seguenti condizioni:

  • a)che sia cifra pari la posta per ogni sorte;
  • b)che la posta offra la possibilita' di un premio, per ognuna delle combinazioni corrispondenti alla quantita' dei numeri giocati, non minore di:

[3]centesimi ottantaquattro per l'estratto semplice;

[4]lire quattro e centesimi venti per l'estratto determinato;

[5]lire due e centesimi cinquanta per l'ambo;

[6]lire quattro e centesimi venticinque per il terno;

[7]lire sessanta per il quaterno;

  • c)che il massimo premio cui puo' dar luogo il prezzo della bolletta, comunque ripartito od interamente assegnato all'una od all'altra delle diverse sorti ammesso, non ecceda la somma di lire quattrocentomila.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 30 ottobre 1917 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art14 · fonte su Normattiva